di Francesco Silvestri – il Decreto “Dignità”
Il Decreto “Dignità” – Il 14 luglio scorso è entrato in vigore il c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87/1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio), il quale in estrema sintesi tende:
a) a limitare il ricorso al “precariato”, ossia all’utilizzazione dei contratti a tempo determinato, limitandone la durata massima, ridotta a 24 mesi rispetto ai 36 precedenti, reintroducendo la necessità di una causale al fine di motivare l’apposizione di un termine dopo i primi 12 mesi e limitando il numero di rinnovi a massimo 4 a fronte dei cinque concessi precedentemente; è stato anche ampliato il termine di impugnazione giudiziale, portato a 180 giorni dalla scadenza del termine rispetto ai 120 giorni previamente previsti, ed è stato esteso ai contratti di somministrazione il nuovo regime dei contratti a tempo determinato (v. artt. 1 e 2); coerentemente con la finalità di disincentivare il ricorso della contrattazione a termine, è stato anche aumentato di 0,5 punti percentuali il contributo previsto per ogni rinnovo
del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
b) a rafforzare la tutela in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, aumentando l’indennità minima da 4 a 6 mensilità e quella massima da 24 a 36 (v. art. 3);
c) a differire l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali comportanti la decadenza dei contratti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulati presso le istituzioni scolastiche statali con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (v. art. 4);
d) a salvaguardare i livelli occupazionali contrastando la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto sovvenzioni statali (v. artt. 5, 6 e 7);
e) a combattere il fenomeno della ludopatia vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro (v. art. 9);
f) a semplificare gli incombenti fiscali per le imprese ed i professionisti, attraverso la revisione dell’istituto del c.d. “redditometro” al fine di contrastare l’economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza relativa al c.d. “spesometro” e l’abolizione dello “split payement” per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto (v. artt. 10, 11 e 12).
Nel dettaglio, limitandoci alle innovazioni introdotte alla disciplina dei contratti a termine, e ribadite le modifiche apportate ai requisiti di carattere temporale (limitazione della durata massima a 24 mesi con solo 4 rinnovi ed estensione a 180 giorni del termine per impugnare l’apposizione del termine), il D.L. in esame ha inciso sul c.d. Jobs Act, ed in
particolare sul D. Lgs. n. 81/2015:
– sostituendo il primo comma dell’art. 19 con la seguente disposizione:
“al contratto di lavoro subordinato può; essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può; avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività; ordinaria”;
– sostituendo il comma 4 dell’art. 19 con la seguente disposizione:
“l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto
tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”;
– inserendo prima del comma 1 dell’articolo 21 il seguente periodo:
“Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”.
In ultimo, è opportuno evidenziare, da un lato, che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. in esame, le modifiche sopra riportate si applicano non solo “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ma anche “ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”, andando pertanto ad impattare da subito sui rapporti in essere; dall’altro lato che, ai sensi del successivo comma 3, tali innovazioni, oltre a quelle relative al contratto di somministrazione (v. art. 2) ed all’indennità da licenziamento ingiustificato (v. art. 3), non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.